Una novità utile anche in chiave Superbonus: no all'obbligo di scarico a tetto per le canne fumarie delle pompe di calore a gas

2022-06-18 16:26:56 By : Mr. Wayne Zhou

Il Decreto Bollette del 1 marzo 2022 n. 17 è stato convertito in Legge del 27 aprile 2022 n. 34 (pubblicata in GU n. 98/2022 del 28 aprile ed in vigore dal 29 aprile), recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (c.d. decreto bollette).

L'articolo 9-bis della legge 27 aprile 2022, n. 34 interviene sulla vigente disciplina relativa ai requisiti e dimensionamento degli impianti termici di cui all'articolo 5 del regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia (DPR n. 412/1993), che viene quindi novellato.

La novella al comma 9-bis, lettera e) introdotta dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, prevede l'installazione delle pompe di calore a gas tra le eccezioni che ammettono la deroga ai requisiti previsti dal comma 9 dell'articolo 5 DPR 26 agosto 1993, n. 412 per gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013.

Ecco la situazione normativa attuale.

Secondo l'art 5, comma 9 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.

Ai sensi dell'articolo 9-bis, come modificato dalla novella sopra detta, attualmente è possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:

a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;

b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;

c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.

d) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili all'applicazione di apparecchi a condensazione;

e) vengono installati pompe di calore a gas o uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.

Con la novella al comma 9-ter, numero iii introdotta dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, l'installazione delle pompe di calore a gas è sottoposta ai requisiti tecnici attualmente previsti per i generatori di calore a gas a condensazione (per i quali è stabilito che i prodotti della combustione devono avere emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti); si prescrive altresì che le pompe di calore a gas (in luogo dell'attuale riferimento alle "pompe di calore"), comprese quelle dei generatori ibridi, devono avere un rendimento superiore a quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera b), del regolamento concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia (DPR n. 59/2009).

Si ricorda che tra gli interventi (trainanti e trainati) per accedere al Superbonus 110% introdotta dal DL Rilancio, rientra anche l'installazione delle pompe di calore, anche di tipo ibrido, cioè combinate con una caldaia a gas.

Sentenza Scarica Decreto legge 1 marzo 2022 17 testo coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2022 n. 34

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