Misure di limitazione per migliorare la qualità dell'aria

2022-06-18 16:28:08 By : Ms. Jennifer Zhou

Sono in vigore le misure strutturali permanenti per ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera. In particolare, sono in vigore le limitazioni della circolazione per i veicoli più inquinanti - benzina euro 0 e 1, diesel euro da 0 a 3 - vedi infografiche allegate (permanenti).

Con il termine dello stato di emergenza nazionale il 31 marzo, i veicoli euro 4 diesel possono continuare a circolare senza limitazioni fino al 30 settembre. Le limitazioni alla circolazione per questa tipologia di veicoli rientreranno in vigore a partire dal 1° ottobre 2022.

Con la delibera di Giunta Regionale n. 2055 del 31 luglio 2019, a partire dal 1° ottobre 2019 è stato avviato il progetto MoVe-In (Monitoraggio Veicoli Inquinanti), che prevede la possibilità di monitorare le percorrenze dei veicoli installando a bordo un dispositivo (la cosiddetta “scatola nera”) in grado di fornire a Regione Lombardia i dati di percorrenza reale. Questo permette di introdurre nuove modalità di controllo per limitare le effettive emissioni prodotte dai veicoli stessi. Tutte le informazioni e la procedura per poter aderire sono disponibili sulla web application www.movein.regione.lombardia.it 

Con la delibera n. 3606 del 28 settembre 2020 si estende la possibilità di aderire a Move-In anche ai veicoli benzina euro 1 e diesel euro 4 (NB: per i veicoli euro 4 diesel l'adesione al servizio Move-In in Lombardia potrà essere effettuata a partire dal 1° settembre 2022, con attivazione del monitoraggio a partire dal 1° ottobre 2022). Per le adesioni Move-In estese alle ZTL dei Comuni (in particolare ad Area B del Comune di Milano) cliccare qui.

Di seguito in dettaglio le misure permanenti e temporanee in vigore.

A seguito delle disposizioni introdotte con la delibera di Giunta Regionale n. 3606 del 28 settembre 2020, sono in vigore le seguenti limitazioni:

A1) autoveicoli (ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 285/92, Codice della Strada) ad esclusione dei veicoli di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL (trasporto pubblico locale).

Le limitazioni della circolazione e dell’utilizzo dei veicoli si applicano nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno per i seguenti autoveicoli:

Le limitazioni inerenti agli autoveicoli Euro 0 benzina e diesel, Euro 1 benzina e diesel, Euro 2 diesel ed Euro 3 diesel si applicano nei Comuni di Fascia 1 e Fascia 2 (570 Comuni) della Lombardia.

A partire dal 1° ottobre 2022, le limitazioni della circolazione e dell’utilizzo dei veicoli si applicano nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, per i seguenti autoveicoli:

• omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE B, 98/77/CE rif. 98/69/CE B,1999/96 CE B,1999/102 CE B rif. 98/69/CE B, 2001/1 CE rif. 98/69 CE B, 2001/27 CE rif. 99/96 CE riga B1, 2001/100 CE B, 2002/80 CE B, 2003/76 CE B, 2005/55/CE B1, 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1, 2006/81 CE rif. 2005/55 CE B1, 2006/96/CE B, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1 (con disp. antiparticolato) e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 4 diesel”).

Le limitazioni inerenti agli autoveicoli “Euro 4 diesel” sono in vigore nel semestre invernale e si applicano nei Comuni di Fascia 1 (209 Comuni) e nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti situati in Fascia 2, che sono: Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese. 

A2) motoveicoli e ciclomotori (ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 285/92, Codice della Strada) a due tempi.

Le limitazioni della circolazione e dell’utilizzo di tali veicoli si applicano:

A3) autobus di categoria M3 (ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il Trasporto Pubblico Locale (TPL).

Le limitazioni della circolazione e dell’utilizzo di tali veicoli si applicano dal lunedì alla domenica, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, 24 ore su 24, per i veicoli:

Sono esclusi dal fermo della circolazione:

Sono derogati dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:

La sospensione del provvedimento di fermo della circolazione potrà essere disposta per effetto del verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale, quali gli scioperi del Trasporto Pubblico Locale.

A norma dell’articolo 13, comma 6, della l.r. 24/06, i controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale e l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di accertamento delle violazioni, interviene ai sensi dell’articolo 27, comma 11 della l.r. 24/06. I proventi delle sanzioni spettano ai Comuni nel cui territorio è stata accertata la violazione ai sensi dell’articolo 27, comma 18bis, della l.r. 24/06.

I Comuni non possono concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dai provvedimenti regionali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, della l.r. 24/2006 il fermo della circolazione non si applica:

I Comuni e le Province interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno provveduto a fornire a Regione Lombardia gli elenchi dei tratti stradali di collegamento, pubblicati di seguito in mappe e stradari.

Le limitazioni dovranno essere segnalate con idonea cartellonistica in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada.

In assenza della perimetrazione del centro abitato e della apposizione della prevista segnaletica da parte del Comune le limitazioni si applicano all'intero territorio comunale.

MoVe-In (Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti) è un progetto sperimentale di Regione Lombardia che promuove modalità innovative per controllare le emissioni degli autoveicoli monitorando le percorrenze e tenendo conto dell'uso effettivo del veicolo e dello stile di guida adottato. Sul veicolo viene installata una scatola nera (black-box) che consente di rilevare le informazioni necessarie attraverso il collegamento satellitare ad un’infrastruttura tecnologica dedicata e abilitata a gestire le limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti. Il servizio di misurazione e trasmissione dei dati di percorrenza, attivo dal 1° di ottobre, è fornito dai fornitori dei servizi telematici (TSP) accreditati al progetto MoVe-In, selezionabili dalla web application dedicata al progetto disponibile dal mese di ottobre al link http://www.movein.regione.lombardia.it  La piattaforma telematica per aderire e gestire i servizi di MoVe-In è raggiungibile sia tramite web application che mobile application (App) da smartphone, disponibile su App Store e Google Play.

Possono aderire al servizio del progetto MoVe-In tutti i proprietari di veicoli circolanti in Regione Lombardia oggetto di limitazioni della circolazione. Nel caso in cui il proprietario sia una persona giuridica, questi dovrà indicare una persona fisica quale delegato dalla società alla gestione del servizio MoVe-In. Il servizio è della durata di un anno a decorrere dalla data di attivazione. Chi aderisce a MoVe-In accetta la nuova modalità di limitazione della circolazione, descritta dettagliatamente nella web application e negli allegati pubblicati in questa pagina.

In sintesi: il progetto MoVe-In prevede la possibilità di avvalersi di una “deroga chilometrica”, misurabile e controllabile, che estende le limitazioni a tutti i giorni della settimana e a tutte le ore del giorno (24 ore) consentendo così di prevedere un risparmio di emissioni. Tale risparmio emissivo viene trasformato in chilometri che possono così essere redistribuiti nell'arco della giornata e della settimana, rispetto a quelli che gli autoveicoli limitati possono percorrere. Attualmente, la circolazione di questi veicoli è infatti consentita soltanto nei giorni feriali dalle ore 19.30 alle ore 7.30 e sabato, domenica e festivi tutto il giorno. Quindi, questa deroga chilometrica prevede la possibilità di poter percorrere quando si vuole un numero di chilometri prefissato in base alla categoria e alla classe emissiva del veicolo, fino al termine dell’anno di adesione o all'esaurimento dei chilometri assegnati. Se i chilometri assegnati terminano prima dell’anno non sarà più possibile utilizzare il veicolo, nelle aree soggette a limitazione, fino alla scadenza dell’anno.

A partire dal 1° dicembre 2020 possono aderire a Move-In anche i veicoli Euro 1 benzina. Per questi veicoli il monitoraggio delle percorrenze è stato avviato a partire dall'11 gennaio 2021.

L’adesione a Move-In per i veicoli Euro 4 diesel può essere effettuata a partire dal 1° settembre 2022, con attivazione del monitoraggio a partire dal 1° ottobre 2022

(max 5000 dal 1° ottobre al 31 marzo)

(max 6000 dal 1° ottobre al 31 marzo)

(max 6000 dal 1° ottobre al 31 marzo)

* Per i veicoli di classe Euro 3 a gasolio (diesel) valgono le seguenti disposizioni:

** Per i veicoli di classe Euro 4 a gasolio (diesel) le soglie chilometriche sono state individuate sulla base degli scenari emissivi (8000 per i veicoli M1 e M2 e 10000 per i veicoli N1, N2, N3 e M3) e dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in atto; il contributo aggiuntivo dovuto all’emergenza sanitaria da COVID-19 è stato determinato in 2.000 km/anno in ragione degli impatti sulla mobilità pubblica e privata per il rispetto delle regole di distanziamento sociale. Nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo è necessario rispettare il limite massimo pari al 50% dei chilometri assegnati annualmente. Tali soglie individuate valgono per le adesioni effettuate entro il 30 settembre 2021. Successivamente i valori saranno rivalutati in base all’andamento delle adesioni, al numero di chilometri effettivamente percorsi dai veicoli aderenti e alla situazione sanitaria legata all’epidemia da COVID-19. L’adesione al servizio MoVe-In dei veicoli Euro 4 diesel comporta di fatto l’estensione delle limitazioni permanenti a tutto l’anno di adesione e non solo al semestre invernale, per consentire il monitoraggio delle percorrenze in modo continuativo in relazione al rispetto delle soglie annuali assegnate.

Gli ambulanti possessori di veicoli euro 1 benzina e euro 4 diesel, che aderiscono a MoVe-In entro il 28 febbraio 2021, possono avvalersi per tre anni dei servizi aggiuntivi all’interno della deroga chilometrica, che sono:

Le zone soggette a limitazione sono state suddivise in due Aree.

L’Area 1 comprende la zona dei 209 Comuni di Fascia 1 e i 5 Comuni con più di 30.000 abitanti situati in Fascia 2, che sono: Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e San Giuliano Milanese. Le limitazioni in tale area riguardano gli autoveicoli euro 4 diesel, nel semestre invernale a partire dall'11 gennaio 2021.

Le limitazioni per gli autoveicoli euro 0 benzina e diesel, euro 1 benzina e diesel, euro 2 diesel ed euro 3 diesel, sono attive tutto l’anno in Area 1 e in Area 2, che comprende la zona dei 209 Comuni in Fascia 1 e dei 361 Comuni in Fascia 2 (per un totale di 570 Comuni).

Si specifica che la deroga chilometrica MoVe-In non si applica nel caso di attivazione delle misure temporanee durante gli episodi di perdurante accumulo degli inquinanti; ciò vuol dire che in caso di attivazione delle misure temporanee gli autoveicoli che hanno aderito a MoVe-In sono soggetti a limitazioni della circolazione come gli altri veicoli inquinanti, fino alla disattivazione delle stesse.

Si precisa che i Comuni possono emanare provvedimenti più restrittivi alla circolazione, pertanto la deroga MoVe-In NON consente di circolare nelle zone a traffico limitato (ZTL) definite dai Comuni, salvo diversamente specificato dalle disposizioni comunali.

Il Comune di Milano ha aderito a Move-in in Area B. Per maggiori informazioni clicca qui.

A seguito della sottoscrizione dell’Accordo del Bacino Padano, e delle dd.G.R. attuative n. 7095/2017 e n. 7696/2018, nonché dalla d.G.R. n.449/18 di aggiornamento del PRIA, sono state stabilite nuove disposizioni per l’installazione e l’utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa.

In particolare dall'1/1/2020 è in vigore su tutto il territorio regionale:

Con deliberazione della Giunta regionale n.5360 del 11.10.2021, le disposizioni di cui sopra sono state meglio precisate. Gli impianti che non rispettano i requisiti previsti, e non rientrano nei casi di esclusione o di deroga previsti dalla delibera 5360/2021 (come i caminetti e gli impianti con potenza al focolare fino a 10kW utilizzati saltuariamente per scopi ricreativi o gli impianti storici ai sensi del d.Lgs n. 42/2014), devono essere disattivati.

E’ inoltre consentito di mantenere in esercizio, fino alla data del 15 ottobre 2024, i generatori a biomassa che, installati a partire dal 20/12/2013 e fino al 18/09/2017 (data di approvazione della delibera “Accordo di bacino Padano”) rispettino le disposizioni di cui alla delibera regionale n. 1118/13. Fino alla stessa data del 15 ottobre 2024, inoltre, possono essere mantenuti in esercizio tutti gli impianti termici civili che costituiscono unica fonte di riscaldamento dell’abitazione.

 I controlli sono effettuati dalle Province - nei Comuni aventi meno di 40.000 abitanti - e dai Comuni con popolazione maggiore di 40.000 abitanti, nell’ambito delle verifiche sugli impianti termici.

La sanzione in caso di inosservanza è quella disciplinata dall'art. 27, comma 4, della Legge regionale n. 24/06 (da 500 € a 5.000 €). Si richiamano infine le disposizioni regionali in vigore introdotte dalla delibera di Giunta regionale n. 5360 del 11/10/2021 in merito alle regole di installazione, manutenzione e censimento degli apparecchi domestici alimentati a biomassa legnosa.

Le disposizioni introducono requisiti e scadenze per l’installazione di nuovi impianti, al fine di valorizzare la biomassa che, pur costituendo una risorsa energetica rinnovabile importante per la riduzione dei gas serra, produce un impatto negativo sulla qualità dell’aria con emissioni in atmosfera di polveri sottili (PM10 e PM2,5).

E’ inoltre introdotto l’obbligo anche per gli spazzacamini di registrare in CURIT la propria attività di manutenzione, per quanto limitata alla sola pulizia della canna fumaria.

Le disposizioni entrano in vigore, ove non diversamente indicato, dal 1° agosto 2022, data di inizio della stagione termica 2022/23. Sono invece immediatamente operative le disposizioni che prevedono deroghe rispetto ai requisiti degli impianti.

La Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa La classificazione ambientale dei generatori di calore (tramite numero di stelle) è definita dal nuovo Regolamento Statale recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide, approvato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con il decreto n. 186 del 7 Novembre 2017 ed entrato in vigore dal 2 Gennaio 2018. Il decreto 186/2017 individua nell’allegato 1 le classi di qualità per il rilascio della certificazione ambientale e prevede all’art. 3 comma 1 che il produttore richieda a un organismo notificato il rilascio della certificazione ambientale del generatore di calore. Inoltre prevede all’art. 3, comma 4, che l'organismo notificato provveda alla pubblicazione sul proprio sito internet di un elenco delle certificazioni ambientali rilasciate. Si invitano le aziende costruttrici a rivolgersi agli organismi notificati sopra richiamati per ottenere sia la certificazione (con relativa classificazione dei propri generatori, prevista dal nuovo regolamento statale) che la conseguente pubblicazione. I cittadini possono acquisire le informazioni necessarie rivolgendosi direttamente alle aziende costruttrici.

Relativamente alla combustione di residui vegetali si richiama la norma statale vigente (D.Lgs n. 152/06 - Testo Unico Ambientale) che prevede in generale il divieto di combustione rientrando nella disciplina dei rifiuti. Deroghe dall’applicazione di tale disciplina sono stabilite dall’art.182, comma 6 bis, del Testo Unico Ambientale per finalità agricole e tramite processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Le disposizioni regionali introdotte con LR n. 31/08 (come modificata dalla LR n. 38/15) prevedono la possibilità di effettuare la combustione in loco dei piccoli cumuli di tali residui (inferiori a 3 metri steri per ettaro) nei territori dei Comuni posti ad una quota superiore ai 300 m (200 m nel caso di Comunità montane).

Nei Comuni posti a quota inferiore vigono le disposizioni stabilite dalla delibera di Giunta regionale n. 7095/2017 che prevedono il divieto di combustione dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno.

Solo per alcuni casi limitati, previa comunicazione al Comune e rispettando specifiche modalità e condizioni indicate dalla delibera, la combustione in loco di residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli può essere eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno per soli due giorni all’interno del periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti.

Tutte le informazioni inerenti al divieto di combustione in loco di residui vegetali agricoli e forestali sono contenute nell'allegato 3 della d.G.R. n. 7095 del 18 settembre 2017.

NB: le misure di limitazione temporanee non si applicano dal 1° aprile al 30 settembre.

Con d.G.R. n. 3606 del 28 settembre 2020 (Allegato 4), in attuazione dell’Accordo di bacino padano, è stato aggiornato il sistema di riferimento per l’individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, comune a tutte le Regioni che lo hanno sottoscritto (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna).

Le procedure si applicano nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti appartenenti alle Fasce 1 e 2 nel semestre invernale dal 1° ottobre al 31 marzo dell’anno successivo. Le misure si articolano su due livelli in base al superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 μg/m3) registrato dalle stazioni di riferimento (per almeno 4 giorni 1° livello o almeno 10 giorni 2° livello).

A partire dall'11 gennaio 2021 le limitazioni temporanee si applicano anche ai veicoli Euro 4 diesel dotati di FAP, indipendentemente dai valori di emissione (dgr 3606/2020).

La verifica per stabilire l’attivazione viene effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 4 giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al rientro determinato secondo le modalità individuate dalla d.G.R. n. 712/2018 ovvero controllo quotidiano che tenga anche conto delle previsioni meteorologiche per i giorni successivi.

Le misure temporanee omogenee a carattere locale possono essere adottate anche da altri Comuni a titolo di adesione volontaria. Per aderire occorre darne comunicazione a Regione Lombardia. Le misure si attuano previa emanazione di ordinanza annuale da parte dei Sindaci.

È attivo il sito INFOARIA che riporta in modo chiaro tutte le informazioni relative alle misure temporanee per il miglioramento della qualità dell’aria. Il sito prevede anche un servizio di notifiche per essere informati tempestivamente riguardo all’attivazione delle misure temporanee, che può essere attivato previa registrazione.

Si specifica che la deroga chilometrica MoVe-In non si applica nel caso di attivazione delle misure temporanee durante gli episodi di perdurante accumulo degli inquinanti; ciò vuol dire che in caso di attivazione delle misure temporanee gli autoveicoli che hanno aderito a MoVe-In sono soggetti a limitazioni della circolazione come gli altri veicoli inquinanti, fino alla disattivazione delle stesse.

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