Biomassa legnosa e Superbonus, quali sono i requisiti da rispettare?

2022-03-19 07:39:31 By : Ms. Sophie Hu

N el corso di un recente digital meeting organizzato da AIEL con il supporto di ENEA e Uncem si è cercato di chiarire alcuni elementi che ancora inibiscono l'applicazione del Superbonus nel campo delle biomasse rispondendo alle domande più ricorrenti pervenute al Dipartimento tecnico-normativo di AIEL.

Grazie al contributo dell’ing. Domenico Prisinzano del Dipartimento Unità Efficienza Energetica dell'ENEA e Responsabile del “Laboratorio Supporto Attività Programmatiche per l'efficienza energetica”, si è cercato di fare chiarezza e sono stati risolti alcuni dei principali dubbi degli operatori, tra cui la definizione di “caldaia a 5 stelle” e di “sistemi ibridi”, la certificazione dei biocombustibili in base alla norma tecnica ISO 17225, i prezziari in uso, nonché i sistemi di microgenerazione. L’utilizzo delle tecnologie a biomassa negli interventi trainanti resta invece il principale dei fronti ancora aperti. In questo senso, AIEL si è impegnata a sollecitare il MiSE per sciogliere i nodi irrisolti e permettere al settore del riscaldamento a biomassa di poter davvero considerare il Superbonus un’opportunità solida e concreta. Il comparto rappresenta la prima fonte rinnovabile nazionale con una produzione di 7,7 Mtep di energia su un totale nazionale pari a 21,6 Mtep, e che conta 14.000 imprese, con un fatturato totale di 4 miliardi di euro e 72.000 posti di lavoro.

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Interventi trainanti per il Superbonus 110%

L’Art. 119 del Decreto Rilancio individua le tipologie di interventi di efficienza energetica per le quali la detrazione dell’Ecobonus si applica nella misura del 110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021. Al comma 1 sono indicati gli interventi cosiddetti “trainanti” ossia quelli che consentono di accedere direttamente alla detrazione del 110%. Al comma 2 sono invece indicati gli interventi cosiddetti “trainati”, che devono essere realizzati in abbinamento ad almeno uno degli interventi trainanti per poter accedere alla detrazione del 110%. In base al testo del decreto, le caldaie a biomassa rientrano fra gli interventi trainanti solo a condizione che siano caldaie caratterizzate da prestazioni emissive elevate, a cinque stelle, e gli interventi siano realizzati in unità unifamiliari, nelle aree non metanizzate dei comuni non interessati a procedure di infrazione europee per la qualità dell’aria. Nel D.M. 7.11.2017 n. 186, la classe 5 stelle per le caldaie richiede valori di particolato primario PP = 15 (mg/Nm 3 ), composti organici volatili COT = 5 (mg/Nm 3 ), ossidi di azoto NOx = 150 (mg/Nm 3 ), monossido di carbonio CO = 30 (mg/Nm 3 ) e rendimento η = 88 (%).

Se non è possibile incentivare la caldaia a biomassa come intervento trainante, c’è sempre la possibilità di accedere al Superbonus 110% come intervento “trainato”, ad esempio tramite la realizzazione di un cappotto termico. In questo caso (il riferimento normativo è il Decreto Legge 63/2013 che regola l’Ecobonus), l’intervento può configurarsi come sostituzione totale o parziale dell’impianto di climatizzazione invernale con uno dotato di generatore a biomassa, oppure come integrazione o nuova installazione sugli edifici esistenti. L’intervento richiede:

Sempre solo in questo caso, l’agevolazione è estesa non solo alle caldaie ma anche a tutti i generatori di calore alimentati a biomasse.  Nel D.M. 6 agosto 2020 si precisa anche che l’accesso alle detrazioni per i generatori di calore alimentati con biomassa è subordinato: 

Quest’ultima precisazione vale senza ombra di dubbio per l’Ecobonus, mentre sembrerebbe non valere per il Super-Ecobonus, che richiede sempre e comunque la tecnologia più efficiente e quindi un generatore di calore a cinque stelle. È importante sottolineare che l’installazione di una caldaia a biomassa come intervento “trainato” per il Superbonus 110 è possibile anche nelle zone metanizzate e nei comuni interessati da procedure di infrazione europee per la qualità dell’aria, diversamente da quanto avviene nel caso di intervento “trainante”, in quanto il “trainato” segue le regole dell’Ecobonus. 

Nella definizione delle cosiddette “opere complementari” vanno considerate le opere aggiuntive o accessorie connesse all’impianto ma non costituenti l’impianto in quanto tale. I costi indicati nella tabella 1 dell’Allegato G del D.M. 6 agosto 2020 infatti riguardano tutto ciò che è strettamente funzionale alla realizzazione dell’impianto (ad esempio, il costo del generatore di calore e l’adeguamento dei sistemi di distribuzione e controllo). Il problema si pone per quegli interventi, più semplici, per i quali si fa ricorso all’Allegato I, in assenza di asseveratore, nel caso in cui si sfori il prezzo unitario massimo indicato in tabella. In questi casi, si raccomanda di indicare in fattura tutti i costi, specificandoli come funzionali alla realizzazione dell’impianto e come costi aggiuntivi (ad esempio, la realizzazione di opere murarie), in quanto se si superano i costi massimi ammissibili, sono quest’ultimi ad essere riconosciuti e non i costi aggiuntivi.